Cassazione – prima sezione civile – sentenza n. 11882 – 9 giugno 2015

La Corte di Cassazione si è pronunciata riguardo ad un caso relativo ad un ricorso con cui la ex moglie aveva chiesto che venisse diminuita la misura del mantenimento per i figli minori, stabilito dal Giudice in sede di divorzio, poiché il giudicante non aveva tenuto conto di quanto gli ex coniugi avevano concordemente stabilito.

La Corte ha chiarito che il giudice non è vincolato a quanto hanno concordato i coniugi, sotto il profilo economico, in favore dei figli minori, potendo decidere diversamente e potendo porre a carico dei genitori un contributo proporzionale al reddito di ciascuno dei due, che tenga conto delle esigenze reali dei figli in relazione alla loro crescita.

Gli accordi dei genitori, quindi, possono solo aver rilievo riguardo alle modalità di versamento dell’assegno ma non riguardo alla sua quantificazione.