Cassazione – ordinanza n. 15815 – 17 maggio 2022

L’ordinanza della Suprema Corte in esame ha ad oggetto il ricorso di una madre, avverso la decisione della Corte di Appello di Catania che aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale di Siracusa aveva stabilito l’affidamento condiviso dei figli, con collocazione presso la madre e disposto il diritto di visita del padre ad uno solo dei figli, ogni 15 giorni, alla presenza di un educatore in ambiente neutro.

La Corte Suprema di Cassazione ha respinto il ricorso della donna, che avanzava richiesta di affidamento esclusivo, sulla base del mancato versamento, da parte dell’uomo, del contributo al mantenimento, precisando che: “La Corte di Appello non rinvia acriticamente alla decisione di prime cure, essendo la Corte pervenuta al convincimento di confermare l’affido condiviso sulla base di argomentazioni condivisibili ed adeguatamente motivate. Sul punto questa Corte con sentenza 6536 del 6/3/2019 ha affermato che in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore, e che l’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore”.