Cassazione sentenza n. 10823 – 26 maggio 2016

 

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione ha ad oggetto un procedimento di separazione giudiziale, a seguito del quale la moglie era stata condannata in primo grado, dal Tribunale di Bassano del Grappa, a versare un assegno di mantenimento in favore del marito per l’importo di 250 euro mensili, oltre al mantenimento dei figli.

La moglie, che aveva un reddito superiore a quello del marito pensionato, contro questa decisione aveva fatto ricorso alla Corte di Appello di Venezia che, nel 2013, l’aveva ulteriormente condannata a corrispondere 400 euro all’ex marito.

Nel proprio ricorso in Cassazione la moglie aveva eccepito la mancanza di prova da parte del marito del nesso di causalità tra infedeltà e crisi coniugale, ma la Corte ha avuto modo di chiarire che “spetta all’autore della violazione dell’obbligo la prova della mancanza del nesso eziologio tra infedeltà e crisi coniugale, sotto il profilo che il suo comportamento si sia inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse. In una parola, in una crisi del rapporto matrimoniale già in atto (Cass., sez. I, 14 febbraio 2012, n. 2059)”.

Per tali motivi la Corte ha rigettato il ricorso della ex moglie, confermando però in favore della stessa l’assegnazione della casa coniugale, in quanto collocataria del figlio minore.