Cassazione ordinanza n. 31902 – 10.12.2018
Per i giudici della Corte di Cassazione bisogna considerare le esigenze di vita del minore e dell’altro genitore e non procedere a meri calcoli matematici
Lo si legge nell’ordinanza numero 31902/2018, nella quale i giudici della prima sezione civile hanno spiegato che il predetto principio deve piuttosto essere inteso come “diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse”. Ciò posto, occorre considerare le esigenze di vita del minore e dell’altro genitore e, quindi, il modo in cui la madre e il padre svolgevano i propri compiti prima della disgregazione della loro unione. Per la Corte di cassazione insomma – come del resto già affermato nella sentenza numero 18817/2015 – la bigenitorialità deve essere intesa come presenza comune di mamma e papà nella vita dei figli, tenendo però conto delle consuetudini di vita di entrambi i genitori, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a mantenere un rapporto assiduo.