Cassazione civile sez. I, ordinanza n. 30119- 22 novembre 2024
La Corte di Cassazione è recentemente tornata sul principio relativo al dovere di assistenza materiale che persiste anche in caso di separazione tra i coniugi.
Nel caso de quo, invero, il ricorrente aveva proposto un motivo di impugnazione lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 2697 c.c., sull’assunto che i giudici di merito avessero riconosciuto l’assegno di mantenimento in favore della moglie, in base alla ritenuta disparità patrimoniale senza tenere in considerazione che la predetta avesse sempre lavorato, difettando, quindi, il requisito della non autosufficienza economica.
Tuttavia, con la pronuncia in argomento, i giudici di legittimità – nel rigettare il ricorso – hanno ribadito che “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i ‘redditi adeguati’ cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio.”