Cassazione – ordinanza n. 2670 del 30 gennaio 2023
L’ordinanza in esame ha ad oggetto il ricorso di un padre, avverso la decisione della Corte di Appello di Campobasso, la quale aveva erroneamente ritenuto che l’equiparazione normativa dell’art. 337 septies, co. 2, c.c. comportasse l’estensione delle disposizioni relative all’affidamento e al diritto di frequentazione.
La Corte Suprema di Cassazione ha precisato che “si dovrebbe invece ritenere che non tutte le statuizioni afferenti ai figli minori siano applicabili automaticamente ai figli maggiorenni portatori di handicap grave e che la predetta norma sia dettata solo per la regolamentazione di rapporti di natura patrimoniale, come si evincerebbe dal contenuto del primo comma dell’art. 337 septies cod. civ.”.
La Corte chiarisce ulteriormente che: “….deve ritenersi che la norma non abbia inteso determinare in via generale una generalizzata dichiarazione di incapacità dei portatori di handicap, equiparandoli ai minorenni, poiché il richiamo alla legge n. 104 del 1992 è stato effettuato al solo fine di indicare con precisione i requisiti sostanziali che il giudice civile deve incidentalmente verificare ai fini dell’applicabilità della norma. […] E’ infatti evidente che la categoria giuridica dei portatori di handicap grave comprende anche portatori di handicap solo fisico e che quindi l’applicazione indiscriminata sia delle norme sull’affidamento, sia di quelle sul mantenimento previste per i minori, finirebbe con il produrre risultati paradossali e anzi profondamente discriminatori nei confronti dei figli maggiorenni disabili che conservino pienamente integra la capacità di intendere e di volere.”