Cassazione Civ., Sez. I, ordinanza 16 settembre 2024 n. 24730

La Corte di Cassazione, relativamente ad un caso di trattenimento di minore all’estero da parte della madre, ha nuovamente chiarito, come già fatto in precedenza (Cass. 7261/2022)  che: “In materia di sottrazione internazionale dei minori, l’accordo raggiunto dai genitori sul trasferimento del figlio in un Paese diverso da quello in cui il minore aveva la residenza abituale, connotato dai caratteri di temporaneità e non definitività, fermi gli altri requisiti di legge, non esclude, cessate le ragioni del temporaneo trasferimento, l’illecito trattenimento del minore in Stato diverso da quello della dimora abituale in capo al genitore che lo pone in essere unilateralmente e contro la volontà dell’altro.”

Osserva poi la Corte che quando vi è il consenso dell’altro genitore al trasferimento della residenza “non può parlarsi di “illecita sottrazione”, ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980, difettando un pre-requisito necessario alla configurabilità della condotta. Neppure ricorre un illecito trattenimento in Italia della minore, a partire, peraltro, come si legge dal decreto (in cui si tradisce anche l’incertezza sul momento in cui sarebbe intervenuta la condotta illecita) “dall’aprile 2022 o dal settembre 2022″, perché in realtà il dissenso è intervenuto solo allorché la To.Em. si è trasferita in provincia di Grosseto, in quanto ciò rendeva più difficoltoso l’esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre (non essendo mai stato contestato che lo stesso esercitasse effettivamente il suo diritto di custodia sulla figlia, anche dopo la separazione di fatto dalla To.Em., nel luglio 2020), residente in Francia, per la maggiore distanza. Ma si era, allora, al di fuori dell’ipotesi disciplinata dalla Convenzione dell’Aja, essendo la successiva controversia insorta relativa esclusivamente alle modalità di esercizio in concreto della responsabilità genitoriale.”