Cassazione penale, sentenza n. 41818 – 13 novembre 2024

Il caso esaminato dalla  Suprema Corte si riferisce ad un ricorso proposto da una madre, la quale  era stata condannata per il reato di cui all’articolo 388, II co., c.p., poiché aveva eluso l’esecuzione del provvedimento del giudice, impedendo al padre di esercitare il proprio diritto di visita nei confronti della figlia minore.

La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla donna,  chiarisce che “La sentenza impugnata si è, così, conformata all’univoca e consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l’affidamento di un figlio minore, secondo cui il motivo plausibile e giustificato, che può costituire valida causa di esclusione della colpevolezza, è solo quello che, pur senza configurare l’esimente dello stato di necessità, sia stato comunque determinato dalla volontà di esercitare il diritto-dovere di tutela dell’interesse del minore, in situazioni, transitorie e sopravvenute, non ancora devolute al giudice per l’eventuale modifica del provvedimento di affidamento, ma integranti i presupposti di fatto per ottenerla (così, ex multis, sez. 6, Ordinanza n. 27705 del 22/01/2019, Rv. 276250 – 01).”

Peraltro, nel caso attenzionato dalla Corte, veniva negata la concessione delle attenuanti generiche, confermando, altresì, “il principio […] secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione”.