Cassazione – ordinanza n. 10776 – 17 aprile 2019
La questione esaminata dalla Corte di Cassazione ha ad oggetto una decisione del Tribunale di Vicenza che aveva disposto l’affidamento condiviso di due figli minori con collocamento prevalente presso la madre e la regolamentazione dei contatti con il padre, che doveva versare la somma mensile di Euro 150 per il mantenimento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il Tribunale accoglieva altresì l’istanza materna di iscrizione del figlio minore alla scuola secondaria del Comune di residenza.
Il padre, contro la decisione del giudice di primo grado, proponeva reclamo alla Corte di Appello di Venezia, che però veniva rigettato, quindi proponeva ricorso alla Suprema Corte, lamentando, fra gli altri motivi, l’omessa audizione del minore in ordine alla scelta della scuola media da frequentare. Il minore, all’epoca di 11 anni, aveva manifestato la volontà di frequentare la scuola media nello stesso Comune ove aveva terminato le scuole elementari. La Corte d’appello di Venezia aveva disatteso l’istanza di audizione diretta del minore senza fornire spiegazione di tale decisione.
La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso del padre, fa presente che: “secondo l’orientamento più recente espresso da questa Corte, a cui si intende dare continuità, il giudice deve motivare le ragioni per cui ritiene il minore infra-dodicenne incapace di discernimento, se decide di non disporne l’ascolto, così come deve motivare perché ritiene l’ascolto effettuato nel corso delle indagini peritali idoneo a sostituire un ascolto diretto ovvero un ascolto demandato a un esperto al di fuori del contesto relativo allo svolgimento di un incarico peritale. Tale motivazione appare, in generale, tanto più necessaria quanto più l’età del minore, come nel caso in esame, si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l’obbligo legale dell’ascolto. È vero inoltre che il giudice non è tenuto a recepire, nei suoi provvedimenti, le dichiarazioni di volontà che emergono dall’ascolto del minore, così come non è tenuto a recepire le conclusioni dell’indagine peritale. Tuttavia qualora il giudice intenda disattendere tali dichiarazioni e tali conclusioni ha l’obbligo di motivare la sua decisione con particolare rigore e pertinenza” (Cass. ord. n. 12957 del 2018).
Nel decreto impugnato è omessa la motivazione giustificativa della mancata audizione diretta del minore infradodicenne in ordine alla scelta della scuola media da frequentare, e ciò nonostante che l’età del minore fosse prossima a quella dei dodici anni, oltre la quale ricorre l’obbligo di ascolto. Peraltro risulta, in base a quanto affermato dal ricorrente e non contestato dalla controricorrente, che il minore, sentito dagli assistenti sociali, avesse espresso una sua opzione in ordine alla scuola da frequentare, manifestando la preferenza per la scuola sita a (omissis), anche perché propedeutica all’insegnamento di uno strumento musicale”.