Cassazione – sentenza n. 12681/2020 – 22 aprile 2020
La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un padre avverso il provvedimento della Corte d’Appello di Ancona, con il quale veniva confermata la condanna dell’uomo per il reato di cui all’art. 570 c.p. Il ricorrente, a mezzo di difensore, adduce l’impossibilità di far fronte all’obbligo di mantenimento a favore dei figli a causa di presunte difficoltà economiche, aggravate dal pignoramento del mezzo di trasporto personale funzionale allo svolgimento dell’attività lavorativa, oltreché l’impossibilità di vedere i figli stante il comportamento della madre volto ad ostacolare i contatti.
La Suprema Corte nell’affrontare la questione dà ragione al Giudice di Appello, che aveva sottolineato che il mancato adempimento del padre alla corresponsione dell’assegno di mantenimento persisteva da lungo tempo (nello specifico, da quattro anni) e che “incombe all’interessato, qualora intenda rappresentare l’insussistenza del delitto di cui all’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione”.
Inoltre la Suprema Corte considera corretta la ricostruzione del giudice di merito secondo cui le difficoltà predette addotte dal padre non avrebbero importato “l’impossibilità di adempiere per tutto l’intero arco di tempo preso in esame di oltre quattro anni, durante il quale aveva completamente omesso di interessarsi economicamente dei figli (…)”. Infine la Corte, per quanto qui rileva, considera che il comportamento della madre volto a frapporsi al rapporto del padre con i figli non sia di per sé idoneo ad escludere il reato di cui all’art. 570 c.p. e che pertanto l’obbligo di mantenimento non venga meno in assenza di contatti con i figli.