Cassazione, sez. I Civile – ordinanza n. 10204 – 11 aprile 2019
La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione ha ad oggetto una decisione della Corte d’Appello, che, con riferimento ad un divorzio fra due coniugi, in riforma a quanto stabilito dal Tribunale, aveva revocato l’assegnazione della casa familiare alla ex moglie, poiché la stessa non aveva formulato, nel giudizio di primo grado, alcuna specifica istanza di assegnazione della casa familiare.
In primo grado il Tribunale, nel pronunciare il divorzio dei coniugi, aveva, tra l’altro, assegnato la casa coniugale alla moglie, che vi abitava insieme ad uno dei figli, maggiorenne ma non ancora autosufficiente. I giudici d’Appello, invece, non condividevano questa decisione dei giudici di primo grado, perché mancava, sullo specifico punto una domanda della donna volta a chiedere nuovamente l’assegnazione della casa coniugale.
La ex moglie proponeva quindi ricorso alla Suprema Corte, la quale, ritenendo corretta la decisione della Corte d’Appello, rigettava il ricorso, affermando che “è necessario che la domanda di assegnazione della casa familiare venga proposta in sede di giudizio di divorzio anche da parte di chi risulti già assegnatario della stessa come da statuizioni assunte in sede separativa, non potendo il giudice provvedervi officiosamente proprio in relazione alla diversa connotazione della posizione giuridica, soprattutto in termini di autodeterminazione individuale, che caratterizza il figlio maggiorenne, ancorché non autosufficiente, rispetto al minore”.