Cassazione – Ordinanza n. 11783, 8 giugno 2016

 

La Cassazione con l’ordinanza n. 11783 dell’8 giugno 2016, ha ribadito un proprio orientamento oramai consolidato, chiarendo che, “il giudice può limitare l’assegnazione della casa familiare ad una porzione dell’immobile, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, anche nell’ipotesi di pregressa destinazione dell’intero fabbricato, ove tale soluzione, esperibile in relazione del lieve grado di conflittualità coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell’habitat domestico dei figli minori”.

È affidata, quindi, alla valutazione discrezionale del Giudice la possibilità di assegnare una parte della casa coniugale anche al coniuge non collocatario della prole, in base al grado di conflittualità esistente e naturalmente alla rispondenza all’interesse dei minori.

In base a tali criteri, nel caso in esame, la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello, nel punto in cui assegnava la casa integralmente alla moglie collocataria della prole, rigettando la richiesta di assegnazione parziale da parte del padre, sul presupposto del permanere di un forte conflitto fra i coniugi, rilevato dai Giudici d’Appello, e per altri motivi che facevano ritenere giusto confermare l’affido esclusivo alla madre, fra cui un procedimento penale a carico dell’ex marito per fatti gravi ai danni dei figli quando erano bambini e per il suo carattere e il suo comportamento pregiudizievole.

Per tali ragioni la Corte ha rinviato per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, affinchè compia “una rivalutazione all’attualità delle condizioni per l’esercizio del diritto di visita e di frequentazione dei minori”.