Cassazione – ordinanza n. 12013 – 10.6.2016
Il padre non può rifiutarsi di pagare la sua parte di spese straordinarie relative agli studi universitari del figlio, sul presupposto che tali spese non siano state concordate con la madre, se tale decisione (nella specie mandare il figlio in una università di una città diversa) è stata presa dalla madre nell’interesse del figlio.
La Corte ha chiarito, con l’ordinanza n. 12013, un principio ormai consolidato e cioè che il principio di bi-genitorialità non può comportare l’obbligo di rimborsare le sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori. L’importante è che le spese, anche se non concordate prima, siano state fatte nell’esclusivo interesse del minore e non siano voluttuarie, e siano compatibili con il reddito dei genitori obbligati a concorrere a tali spese.
Se, quindi, la spesa per mantenere il figlio in un’università di un’altra città è superiore alla possibilità di reddito del padre, mentre vi è comunque la possibilità per il figlio di frequentare un’università più vicina, allora la decisione deve essere necessariamente concordata.