Cassazione – sentenza n. 25528 del 13 dicembre 2016

 

La Corte di Cassazione ha chiarito il principio secondo il quale l’ex moglie che convive stabilmente con un altro uomo perde il diritto all’assegno di mantenimento versatole mensilmente dal marito.

Nelle motivazioni della Corte, infatti, si legge che: “ll ricorso, che merita una congiunta trattazione del primo e terzo mezzo di doglianza, appare, in parte qua, manifestamente fondato giacché il dictum giudiziale oggetto di ricorso è palese in contrasto con il principio idi diritto enunciato da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 6855 del 2015) e secondo cui L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo.”