Cassazione – sentenza n. 37090 – 4 settembre 2019
La questione esaminata dalla Corte di Cassazione ha ad oggetto un provvedimento con cui il G.I.P. del Tribunale di Brescia aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta remissione di querela nei confronti di un padre che si era sottratto all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento, stabilito in sede di separazione, dovuto ai tre figli minori.
Non concordando con il parere del G.I.P., secondo cui il reato doveva considerarsi estinto per la intervenuta remissione di querela, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia propone ricorso presso la Corte di Cassazione, sul presupposto che l’inadempimento dell’uomo è reato perseguibile d’ufficio e ha natura permanente
La Corte, che interviene sul punto, da sostanzialmente ragione al Procuratore Generale, rilevando che: “la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata ad affermare che “in tema di reati contro la famiglia, la fattispecie di cui all’art. 12 sexies della legge n. 898 del 1970, richiamata dalla previsione di cui all’art. 3 della legge n. 54 del 2006, che punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice in favore dei figli (senza limitazioni di età) economicamente non autonomi, è reato perseguibile d’ufficio a natura permanente, la cui consumazione termina con l’adempimento integrale dell’obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado, quando dal giudizio emerga espressamente che l’omissione si è protratta anche dopo l’emissione del decreto di citazione a giudizio (Sez. 6, n. 23794 del 27/04/2017, P.G. in proc. B., Rv. 270223).
Non sussistono neppure dubbi che, quanto ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21, vi è continuità normativa tra la fattispecie prevista dall’articolo 570 bis cod. pen. E quella prevista dall’art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Sez. 6, n. 56080 del 17/10/2018, G., Rv. 2747329, sicchè la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari di Brescia perché proceda a nuovo giudizio facendo applicazione ai richiamati principi di diritto.”