Cassazione – sentenza n. 12614 / 2015
Un padre che non versa l’assegno di mantenimento nei confronti dei figli minori può andare incontro a conseguenze ulteriori, oltre alla condanna ex articolo 570 del codice penale.
E’ quanto è successo ad un uomo che, rinviato a giudizio, poiché per molti anni aveva smesso di versare l’assegno di mantenimento disposto dal Giudice in favore dei figli minori, aveva patteggiato la pena.
La ex moglie però aveva chiesto anche il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti. Il Giudice di primo grado le aveva dato ragione, ma poi tale decisione era stata ribaltata dai Giudici di Appello, i quali avevano sostenuto che l’inadempimento da parte dell’uomo non era suscettibile di provocare un danno alla madre ma solo ai figli e quindi la madre non aveva titolo per poter richiedere per sé il risarcimento dei danni.
Successivamente è intervenuta la Cassazione a correggere sia il Giudice di primo grado che i Giudici di Appello ed affermando che la vittima del delitto di cui all’articolo 570 del codice penale può essere qualsiasi membro della famiglia, quindi la donna aveva il titolo per poter domandare il risarcimento in prima persona, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte d’Appello.
Quello che conta invece è che sia data la prova di tale danno subito, ciò che nel caso di specie la donna non ha fatto e, per tale motivo, le è stato rigettato il ricorso.