Cassazione – ordinanza n. 22581 – 4 novembre 2015
I Giudici della Suprema Corte hanno rigettato il ricorso della ex moglie separata che aveva richiesto al Giudice di primo grado l’assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva del marito, nonostante l’immobile non fosse mai stata adibito ad abitazione del nucleo familiare.
La Corte argomenta la sua decisione poiché “il rigetto della domanda di assegnazione della casa di proprietà esclusiva del marito, che pacificamente non è mai stata adibita ad abitazione del nucleo familiare, è coerente alla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’assegnazione della casa familiare prevista dall’art. 155 quater cod. civ., rispondendo all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità (Cass. civ. sez. I n. 14553 del 4 luglio 2011)”.