Cassazione – ordinanza n. 17811 – 8 settembre 2015
La Corte di Cassazione è tornata sul tema della convivenza di fatto instaurata dagli ex coniugi, dopo la rottura dell’unità familiare, chiarendo un principio ormai consolidato dalla giurisprudenza, secondo il quale l’assegno di mantenimento o di divorzio non è più dovuto in presenza di una nuova stabilità familiare raggiunta dall’ex coniuge che avrebbe diritto al mantenimento.
In particolare, un ex marito impugnava il provvedimento della Corte di Appello di Trieste, che, in sede di modifica delle condizioni di divorzio, aveva stabilito la riduzione dell’assegno di mantenimento a carico dell’uomo e in favore della ex moglie nella misura di 350,00 euro mensili, “tenuto conto dei radicati percorsi affettivi e familiari da ciascun coniuge intrapresi (entrambi hanno trovato nuovi assetti familiari ed hanno avuto figli)”.
La Suprema Cote, quindi, ha accolto il ricorso dell’ex marito, stabilendo che, in presenza di una convivenza more uxorio, considerata come unione stabile e tale da costituire una famiglia di fatto, viene meno qualsiasi obbligo di mantenimento verso l’ex coniuge.