Cassazione – ordinanza n. 41919 – 29 dicembre 2021
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso di un padre, avverso la decisione della Corte di Appello di Palermo di confermare la previsione del Tribunale, di un assegno di mantenimento a suo carico, in favore della figlia già maggiorenne, ma non ancora autosufficiente, nella misura di euro 450 mensili.
In particolare, il ricorrente lamentava la circostanza della determinazione dell’assegno di mantenimento, in quanto il decreto impugnato aveva omesso di procedere ad una valutazione comparativa delle situazioni economiche delle parti, limitandosi a prendere in considerazione solamente il patrimonio e il reddito dello stesso.
I giudici della Suprema Corte hanno a riguardo chiarito che “in tema di separazione personale dei coniugi, l’efficacia di giudicato da riconoscersi alle condizioni economiche stabilite dalla relativa sentenza alla stregua della situazione di fatto esistente all’epoca della sua pronuncia comporta che, nel caso in cui venga proposta domanda di revisione delle predette condizioni, ai sensi dell’art. 710 c.p.c., non può procedersi ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, dovendosi innanzitutto verificare, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell’attribuzione dell’emolumento, se l’equilibrio economico risultante dalla predetta decisione risulti alterato a causa della sopravvenienza di nuove circostanze che non avrebbero potuto essere tenute presenti in quella sede, ed in caso positivo provvedere all’adeguamento dell’importo dell’assegno o dello stesso obbligo di contribuzione, in relazione alla nuova situazione patrimoniale (cfr. Cass., Sez. I, 30/ 09/2016, n. 19605; 27/08/2004, n. 17136; Cass., Sez. VI, 20/06/2014, n. 14143). Tale principio, enunciato in riferimento all’assegno dovuto per il mantenimento del coniuge, trova applicazione anche a quello stabilito per il mantenimento dei figli minori o di quelli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, il cui importo deve risultare idoneo a garantire all’avente diritto la soddisfazione di molteplici esigenze non limitate al solo aspetto alimentare, ma estese anche a quello abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, in misura adeguata alla sua età e al tenore di vita della famiglia, quale può desumersi dalla valutazione delle risorse economiche disponibili da parte di entrambi i genitori (cfr. Cass., Sez. VI, 11/01/2016, n. 214; 18/09/2013, n. 21273; Cass., Sez. I, 19/03/2002, n. 3974).”
La Cassazione ha poi aggiunto: “tali principi, più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, non possono ritenersi correttamente applicati dal decreto impugnato, il quale, preso atto della riduzione dell’assegno dovuto dal ricorrente per il mantenimento della figlia, già disposta dal Tribunale alla luce dell’intervenuta modificazione della situazione di fatto esistente all’epoca della pronuncia della sentenza di separazione, ha confermato tale statuizione sulla base di considerazioni riguardanti esclusivamente la situazione reddituale e patrimoniale del C. , come accertata dal c.t.u. nominato in primo grado, omettendo di procedere al necessario confronto tra le risorse economiche in possesso di quest’ultimo e quelle disponibili da parte dell’I. , al fine di verificare se si fosse in concreto verificata l’alterazione dell’equilibrio risultante dalla predetta sentenza, fatta valere dal ricorrente a sostegno della domanda proposta in primo grado, e ribadita in sede di reclamo.”