Cassazione , ordinanza 17 settembre 2024 n. 24930
I Giudici della Suprema Corte sono stati investiti di un ricorso da parte di una donna avverso la decisione della Corte d’Appello che aveva revocato l’assegno di mantenimento a favore della stessa, ravvisando la mancanza dei presupposti richiesti, fra cui il fatto che l’obbligata era rimasta priva di redditi al momento della decisione di primo grado, pur avendo svolto in precedenza attività lavorativa, essendo anche gravata da una serie di debiti, contratti nel corso dell’unione civile.
La ricorrente annovera una serie di fattori quali presupposti per l’assegno di mantenimento in suo favore, fra cui il fatto che l’assegno trovi il proprio fondamento nel dovere di assistenza che grava sul coniuge (a prescindere dal sesso) economicamente più forte e il fatto che avrebbe dovuto essere valutata non solo la durata dell’unione civile, ma anche la convivenza che la aveva preceduta. Inoltre lamenta che non sia stata rettamente comparata la condizione economica delle due parti.
La Corte nel ritenere inammissibile tale motivo di ricorso osserva che: “In caso di unioni civili, cui si applica l’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, richiamato dall’art. 25 della legge n. 76/2016 (Cass. Sez. U. n. 35969/2023), il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore dell’ex partner, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6,della L. n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex partner istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri
equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno, come chiarito da Cass. Sez. U. n. 18287 del 11/07/2018. Il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.”