Cass. Pen., Sez. VI, Sentenza n. 10905 del 14 marzo 2023
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha accolto il ricorso di una donna contro la decisione della Corte di appello confermato la condanna dell’imputata in ordine al reato di cui all’art. 388, comma 2, c.p., poiché aveva negato al padre di incontrare la figlia, in tal modo eludendo il provvedimento adottato dal giudice civile e contenente la disciplina dell’esercizio del diritto di visita. Nel caso di specie, peraltro, l’imputata non si era opposta all’esercizio del diritto di visita, limitandosi a chiedere al padre della minore un semplice spostamento del giorno in cui avrebbe tenuto con sè la minore, al fine di venire incontro alle sue esigenze lavorative. I giudici di merito, però, hanno ritenuto sussistere il reato in oggetto per effetto del mero rifiuto di ottemperare all’ordine del giudice.
La Suprema Corte, invece, ha dato torto ai giudici di merito, ricordando che: “giurisprudenza più recente si è discostata dalla tesi secondo cui l’elusione richiesta dall’art. 388 c.p. sarebbe integrata anche dal mero rifiuto di ottemperare. Questa Corte, pronunciando specificamente in tema di elusione dei provvedimenti del giudice civile relativi all’affidamento di minori, ha affermato che il mero inadempimento non integra il reato di cui art. 388, comma 2, c.p., occorrendo che il genitore affidatario si sottragga, con atti fraudolenti o simulati, all’obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolandole attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede e non riconducibile ad una mera inosservanza dell’obbligo (Sez.6, n.12976 del 19/2/2020, Rv. 278756).
Inoltre, chiarisce ulteriormente la Corte: “Se la ratio della norma incriminatrice risiede nell’esigenza di garantire effettività, anche sul piano penale, all’attuazione della disciplina concernente l’affidamento dei minori, ne consegue che le condotte penalmente rilevanti non potranno che essere quelle che vanno ad inficiare il “diritto di visita” considerato nella sua continuativa attuazione, non potendo assumere rilevanza singole, isolate e del tutto occasionali violazioni delle modalità indicate nel provvedimento che dispone l’affidamento del minore.”