Cassazione – ordinanza n. 19194 – 28 settembre 2015
La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione si riferisce ad una separazione in cui entrambi i coniugi avevano richiesto l’addebito l’uno nei confronti dell’altra.
Il Tribunale aveva respinto entrambe le domande di addebito e aveva condannato l’ex marito a versare in favore della moglie un assegno di euro 500 al mese. L’ex marito ricorreva in appello, ribadendo che la separazione andava addebitata alla moglie, al cui carattere dispotico e mortificante era da imputare il fallimento della vita coniugale e chiedendo quantomeno una riduzione dell’assegno posto a suo carico, mentre ovviamente la ex moglie chiedeva un aumento dell’assegno stesso.
La Corte di Appello di Catania respingeva entrambi gli appelli e quindi l’ex marito ricorreva in Cassazione.
I Giudici della Suprema Corte, però, hanno accolto l’unico motivo di ricorso valido proposto dal marito e cioè la riduzione dell’assegno di mantenimento, e hanno rinviato alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione, poiché, si legge nella motivazione, “Il ricorso è ammissibile per la parte in cui prospetta ai sensi dell’art. 360 n. 5 l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti e cioè la formazione da parte del F. di una nuova famiglia con la nascita del figlio R.M. F. sin d al 15 gennaio 2007. Tale censura appare fondata, salva la verifica di una sua puntuale proposizione anche nel giudizio di appello con riferimento alla decisione di primo grado, in quanto come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, il giudice deve valutare le potenzialità reddituali di entrambe le parti e, pertanto, tenere conto degli oneri e delle ulteriori responsabilità dell’obbligato, in conseguenza della nascita di un figlio da una successiva unione (Cass . civ. sezione I, n. 8227 dell’11 aprile 2011)”.