Cassazione – sentenza n. 6855 – 3 aprile 2015
Storica sentenza della Corte di Cassazione in materia di assegno di mantenimento stabilito in sede di divorzio. In base alle norme contenute nella legge 1 dicembre 1970, n. 898 il diritto all’assegno divorzile si perde solo se il coniuge a favore del quale deve essere corrisposto passa a nuove nozze (art. 5 della legge sul divorzio). Secondo tale recente sentenza, invece, anche in caso di convivenza si perde il diritto all’assegno di mantenimento.
Il caso esaminato dai giudici della Suprema Corte ha per oggetto la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto che la ex moglie avesse diritto a ricevere ancora l’assegno divorzile, nonostante la convivenza iniziata e poi finita. Oltretutto, la donna aveva avuto anche un figlio dal convivente.
La Corte, invece, ha riconosciuto il diritto dell’ex marito a non dover più pagare l’assegno di mantenimento alla donna, anche se il rapporto di convivenza della donna era ormai finito, poiché è stato chiarito che non vi è “nessuna quiescenza” del diritto all’assegno, tale da poter essere ripristinato dopo che la convivenza è finita. Quindi l’onerato deve essere esentato dal pagamento in modo definitivo.
Tale decisione riveste molta importanza nell’orientamento giurisprudenziale riguardante la coppia di fatto, poiché tiene in considerazione il caso in cui due conviventi, intraprendendo “un progetto e un modello di vita in comune”, avente carattere di stabilità e di continuità, darebbero origine ad “una vera e propria famiglia di fatto”, eliminando in tal modo qualsiasi premessa per poter riconoscere il diritto all’assegno divorzile.